Descrizione
La legislazione nazionale consente ai soggetti che esercitano attività agricola di fruire di carburante parzialmente esente dalle accise, destinato a lavorazioni agricole e orticole, all'allevamento, alla selvicoltura e pescicoltura e alle coltivazioni sotto serra.
Il carburante agevolato può essere assegnato per l’alimentazione di:
- tutte le macchine agricole previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 57
- motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali
- macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.