Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8 integrato con i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4 occorre allegare:
Documentazione di impatto acustico
La valutazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447) prevede la tutela dell'inquinamento acustico dovuto alla realizzazione o al potenziamento di attività produttive, commerciali o ricreative.
La documentazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 e 4) va presentata per le attività, i progetti e le opere, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- tutte quelle soggette a valutazioni di impatto ambientale (centrali energetiche, dighe, grandi infrastrutture, industrie di notevoli proporzioni, ecc.)
 - le opere di realizzazione, modifica, potenziamento di:
	
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove si genera rumore
 - impianti sportivi e ricreativi
 - ferrovie ed alti sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 
 - i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:
	
- attività produttive
 - attività sportive e ricreative
 - postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
 
 
La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 2, com. 6).
Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3-bis).
Valutazione previsionale di clima acustico
È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3).
La valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995 n. 447, art. 2, com. 6).
Autocertificazione acustica
Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3-bis).
Relazione o dichiarazione del progettista sui requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti
Esistono tre categorie per verificare i requisiti acustici passivi:
- progetti riguardanti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
 - progetti relativi a nuove costruzioni e progetti per nuovi edifici produttivi
 - nuovi impianti.
 
Per progetti di interventi sul patrimonio edilizio esistente è richiesta una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997.
Per progetti relativi a nuove costruzioni è richiesta una valutazione e dichiarazione del tecnico in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997.
Per progetti per nuovi edifici produttivi o nuovi impianti è richiesta una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, in cui si illustrano i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno. La relazione dovrà essere redatta e sottoscritta da parte di professionista abilitato e competente in acustica ambientale.
